Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adriano Apolito inadmissible because its grounds merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. The court found the appellant's claims regarding injuries and resistance to be legally unfounded and lacked specific engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally sound reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLITO ADRIANO (CUI 05CQCAO) nato a PATERNO il 01/08/1998 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Apolito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta configurabilità delle lesioni di cui al capo C) in concorso con la resistenza di cui al capo B), quanto all'aggravante del nesso teleologico parimenti riferita alle lesioni e in relazione alle generiche, rispetto al cui motivare il ricorso è anche aspecifico perché omette un confronto critico puntuale con la motivazione dell'atto impugnato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.