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Ordinanza — n. 37311/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments merely reproduce merits already correctly decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37311/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Castellino and Pomponi inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The appellants challenged the lower court's findings on the configurability of a crime under Article 337 and the applicability of Article 393 bis, alongside a generic denial claim. The court ruled these arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and correctly rejected by the judges of the merits, rendering the appeals non-censurable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 393 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when the contested grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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appeals interest of law merits already decided repetitive arguments Article 337 criminal code Article 393 bis criminal code esame nel merito capacità di stare in giudizio dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 c.p.
Art. 393 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTELLINO GIULIANO nato a ROMA il 26/01/1977 POMPONI SIMONE nato a ROMA il 05/11/1980 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Giuliano Castellino e Simone Pomponi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, i primi due motivi di entrambe le impugnazioni, diretti a contestare il giudizio di responsabilità per la ritenuta no configurabilità del reato di cui all'art. 337 e la applicabilità alla specie dell'art 393 bis sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e che il terzo motivo del ricorso proposto da Castellino, afferente al diniego delle generiche, è altrettanto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

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P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.