Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Mancuso inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The court found the grievances lacked specific references to the lower court's reasoning regarding crimes under Articles 337 and 341 bis of the Penal Code and were merely repetitive of previously rejected criticisms. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if grievances lack specific references to the contested act's reasoning or if they merely repeat arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO SALVATORE nato a PALERMO il 13/12/1990 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; . ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Mancuso avverso fa sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto connotati da immediata aspecificità perché privi di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato la dove, sui temi riguardanti la responsabilità per i reati di cui agli artt 337 e 341 bis cp, si era già rilevata l'inammissibilità per genericità del gravame di merito, mentre, in relazione alle doglianze spese in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alle generiche denegate, e, rivolte al giudizio reso nel negare la sospensione condizionale della pena, l'impugnazione riposa su censura manifestamente infondate dirette a replicare rilievi critici già disattesi, con puntuale logicità e senza incorrere in vizi interpretativi , dalla corte del merito ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ampiende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.