Cassation appeals dismissed as inadmissible for failing to address specific grounds required by Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Pappalardo, Corallo, Ignoti, and Sardo inadmissible on procedural grounds. The appellants challenged a second-instance judgment regarding a concordato, citing issues such as lack of reasoning, improper qualification of crimes, and prescription defenses. The court ruled that appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds, including the formation of intent, prosecutor consent, and illegal sentencing, excluding general defects like insufficient motivation or factual errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against second-instance judgments in concordato proceedings are admissible only if they concern the formation of the party's will, the prosecutor's consent, the content of the judgment, or illegal sentencing; other grounds such as lack of reasoning or factual errors are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAPPALARDO CAMILLO nato il 15/07/1970 CORALLO ROBERTO NELLO nato a GENOVA il 20/08/1964 IGNOTI ORAZIO ENRICO nato a CATANIA il 10/09/1980 CORALLO NICOLO' ANDREA nato a CATANIA il 08/10/1982 SARDO ORAZIO nato a ACIREALE il 26/08/1973 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Camillo Pappalardo, Nicolò Andrea -e Orwit(~SarAo Corallo, Orazio Enrico Ignoti, Roberto Nello CoralloYavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso con le impugnazioni, in termini marcatamente eccentrici ai detti limiti, si denunzia una carenza di motivazione quanto alle verifica di cui all'art 129 cpp e alla misura della pena irrogata ( Ricorso Sardo e solo per il secondo aspetto, ricorso Corallo Nello Roberto), l'erronea configurazione della continuazione in presenza di condotte da ritenersi espressione di un unico illecito ( Corallo Nicolò Andrea), una diversa qualificazione da dare all'associazione di cui all'art. 74 da ricondurre all'ipotesi di cui al comma 6 della citata disposizione (Ricorso Ignoti), una prescrizione palesemente infondata ( Ricorso Pappalardo, considerato che per il relativo reato, capo B1, il termine massimo di riferimento è di anni 25 certamente non decorso alla data della decisione gravata), tutte censure non rilevabili rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam nto delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre