Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and non-specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sonko Ousman inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground regarding the justification for the sentence manifestly unfounded due to sufficient reasoning in the lower judgment, while the second ground was deemed both unfounded and non-specific regarding sentencing prognosis and procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or non-specific, as the lower court's decision is supported by sufficient and logical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONKO OUSMAN nato il 02/02/1999 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sonko Ousman avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante il percorso giustificativo sotteso alla pena irrogata, è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto mentre, riguardo al secondo, il motivo è, oltre che manifestamente infondato, quanto alla puntualità della valutazione resa nel ritenere negativo il giudizio prognostico ritenuto ostativo alla chiesta sostituzione della pena detentiva, è altresì aspecifico rispetto alle valutazioni in punto di rito parimenti ostative per l'assenza di procura speciale, assorbenti rispetto al portato complessivo della censura rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Jpagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.