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Ordinanza — n. 37307/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticisms regarding sentencing under Art. 628 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Danilo Carchiolo inadmissible, ruling that the criticisms were manifestly unfounded. The lower court had correctly excluded the defendant's conduct from the minor offense provision of Article 628 of the Penal Code, applying the principles established in Constitutional Court Judgment No. 84 of 2024. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 comma 2 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grievances are manifestly unfounded, as the lower court's substantive judgment on the specific circumstances and nature of the offense is immune from review.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded Article 628 CP Constitutional Court 84/2024 sentencing discretion procedural costs Cassation review grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 628 comma 2 c.p.
Art. 616 c.p.p.
84 del 2024 con valutazione di merito che , così resa, no si presta a sindacato da parte di questa Corte rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Constitutional Court Judgment No. 84 of 2024
art. 616 cod. proc. pen
84 del 2024 con valutazione di merito che , così resa, no si presta a sindacato da parte di questa Corte rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court Judgment No. 84 of 2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIOLO DANILO nato a CATANIA il 22/10/1988 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Danilo Carchiolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate, atteso che nel caso, la Corte del merito, attendendosi puntualmente alle indicazioni di principio spese dalla sentenza rescindente alla luce della sentenza additiva della Cote cost. n. 84 del 2024 e in considerazione dello spazio valutativo derivante proprio dal tenore della detta sentenza di annullamento in punto di concreto accertamento della lieve entità del fatto alla luce della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, ha, con giudizio di merito giuridicamente corretto, coerente con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, escluso la possibilità di ascrivere le condotta del ricorrente all'ipotesi tenue di cui al comma 2 dell'art. 628 cp nel suo vigente contesto definito all'esito della citata sentenza n. 84 del 2024 con valutazione di merito che , così resa, no si presta a sindacato da parte di questa Corte rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.