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Ordinanza — n. 37306/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, but the court found the lower court's reasoning legally sound regarding both the functional link between the seized substance and the crime and the dismissal of generic defenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the courts of first instance with legally correct reasoning, rendering the judgment non-censurable in this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments drug trafficking conviction merits already decided procedural costs traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO BENEDETTO nato a ROMA il 18/12/1981 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Benedetto Costanzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti sia in relazione al giudizio di responsabilità, cui si è pervenuti attraverso una lettura del materiale probatorio acquisito estraneo a manifeste incongruenze logiche o ragioni di contraddittorietà intrinseca nel ritenere funzionale allo spaccio la sostanza detenuta, sia in relazione al diniego delle generiche, atteso che anche sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.