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Ordinanza — n. 37305/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible due to already adjudicated issues and lack of credibility in accusations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The court found the appellant's accusations of violence against the defendant lacked credibility given the overall evidentiary context and the defendant's acquittal in both first and second instances. Consequently, the court ruled that the legal issues raised had already been properly examined and dismissed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The civil appeal is inadmissible when it raises issues already adjudicated by the courts of merit with sound legal reasoning, particularly where the appellant's accusations are deemed uncredible based on the established evidence.

Parole chiave

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civil appeal inadmissibility already adjudicated issues lack of credibility accusations acquittal in criminal trial court of cassazione censura dell'accertamento dei fatti motivazione inadeguata delle censure costituzionali valutazione della credibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MOSCATO NATALINO nato a PALERMO il 28/12/1956 nel procedimento a carico di: GINEX ANTONINO nato a LERCARA FRIDDI il 03/11/1955 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla difesa di Natalino Moscato, parte civile costituita nel procedimento penale promosso ai danni di Antonino Ginex, mandato assolto in primo e secondo grado dall'imputazione allo stesso mossa, riferita all'art 393 cp ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente carretti oltre che coerenti alle emergenze acquisite, avuto riguardo alla ricostruzione del fatto e alla non credibilità, oltre ogni ragionevole dubbio, delle propalazioni accusatorie provenienti dal ricorrente quanto alla riscontrata sussistenza delle condotte violente riferite all'imputato, messe in discussione dal complessivo contesto probatorio acquisito, apprezzato senza incorrere in aporie o manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle priimende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.