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Ordinanza — n. 37302/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible for being specific and repetitive regarding acquitted defendant's conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the civil appeal by Diego Campo inadmissible. Campo challenged the acquittal of Emanuela Carfi, arguing the lower court failed to address the contradictory nature of his statements and the attribution of contested conduct to the defendant. The court rejected these claims as both specific and repetitive, noting that the appellate court had already thoroughly examined and dismissed these arguments with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The civil appeal is inadmissible if it is specific, reiterating arguments already examined by the appellate court without raising new issues or objections against the reasons for the acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement repetitive arguments acquittal defense civil liability asserzione difendibile allegazioni insufficientemente motivate inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAMPO DIEGO nato a RAGUSA il 05/12/1979 nel procedimento a carico di: CARFI' EMANUELA nato a RAGUSA il 08/03/1966 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, nell'interesse di Diego Campo, parte civile nel procedimento penale promosso ai danni di Emanuela Carfì, assolta dall'imputazione di cui all'art 392 cp con duplice valutazione conforme in primo e secondo grado; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché aspecifico - in quanto nulla obietta avverso le ragioni dell'assoluzione sinteticamente evocate dalla Corte di appello con riguardo alla contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, approfonditamente argomentate dalla sentenza appellata- oltre che reiterativo di profili di censura, riguardanti la riferibilità all'imputata della condotta contestata, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.