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Ordinanza — n. 37301/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal court already correctly rejected the statutory mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court had already properly evaluated and rejected the request for statutory mitigation under Article 62(4) of the Criminal Code. The appellant argued for leniency based on specific circumstances, but the appellate court's reasoning was deemed legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the higher court refused to re-examine the merits, upholding the finality of the first-instance decision on this issue.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court has already adequately examined and rejected a request for statutory mitigation with legally correct arguments that are coherent with the facts and free from logical incongruities.

Parole chiave

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statutory mitigation criminal appeal inadmissible appeal Article 62 Criminal Code procedural finality impedimenti all'allontanamento impugnabilità della decisione di rinvio decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS MASSIMILIANO nato a ROMAil 15/07/1971 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano de Angelis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché profili di censura, inerenti al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4 cp, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.