Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gharrad Luigi Mohamed inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against a first-instance judgment regarding the illegal seizure of substances and recidiva, but the Court found his arguments merely reproduced those already examined and rejected by the lower judges with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHARRAD LUIGI MOHAMED nato a MAZARA DEL VALLO il 29/04/1990 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gharrad Luigi Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in reazione alla destinazione illecita della sostanza detenuta, al diniego delle generiche, alla conferma della recidiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme de. Così deciso in data 24 ottobre 2025.