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Ordinanza — n. 37299/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments and raising inconsequential new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the first two grounds merely repeated arguments already fully examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning. The third ground was deemed inconsequential due to a lack of coherent defense and indifference regarding the established confidential source evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if grounds are merely reproductions of merits arguments already decided or if new grounds are inconsequential due to a lack of coherent defense.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of merits arguments inconsequential new grounds confidential source evidence procedural costs and fine motivi validi motivi medici causa legittima

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIETI MAURO nato a ROMA il 28/06/1969 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro Galieti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai risvolti probatori assertivamente conseguenziali all'affermata illegittimità della perquisizione, alla riferibilità al ricorrente della sostanza sequestrata, alla destinazione allo spaccio della stessa, mentre l'ultima doglianza è marcatamente inconferente non tanto e solo per l'assenza di sollecitazioni difensive coerenti alla censura quanto per la indifferenza assunta, rispetto al complessivo quadro probatorio acqusito, dall'iniziale riferimento alla fonte confidenziale operato a fondamento della perquisizione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle atPwnende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.