Cassation appeal dismissed as inadmissible for being non-specific regarding Art 131 bis CP and merely reproducing merit court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant failed to specifically contest the application of Article 131 bis of the Penal Code regarding prior convictions indicating seriality, while other complaints merely reproduced arguments already rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if the grounds are non-specific regarding the statutory cause of non-punishment or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOSS GIOVANNI nato il 03/05/1995 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Goss avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il terzo, diretto a contestare la mancata applicazione dell'art131 bis cp è aspecifico perché omette di confrontarsi con la sentenza gravata nella parte in cui viene rilevata la presenza di precedenti condanna per fatti di reato della medesima indole indice di una serialità ostativa alla applicabilità della citata causa di non punibilità mentre le altre due doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle indicazioni difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione all'avvenuto riscontro dei costituti tipici, anche sul versante soggettivo, del reato di evasione ascritto al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Mmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.