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Ordinanza — n. 37297/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reproducing merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeal by Gianni Leoni and Lina Pala inadmissible. The lower court had already correctly rejected the defense's arguments regarding the timing of the complaint and the credibility of the victim's testimony, supported by external corroboration. The appellate court's decision stands because the new arguments merely repeat these previously dismissed points without addressing the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first instance and appeal with legally correct reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive grounds merits already decided credibility of testimony corroboration evidence mancata contestazione dei fatti procedura di rivendicazione nel pignoramento tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONI GIANNI nato a POZZOMAGGIORE il 06/11/1959 PALA LINA nato a SASSARI il 16/01/1966 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Gianni Leoni e Lina Pala avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile, rendendo così ininfluente la prescrizione maturata dopo la sentenza gravata, perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda in fatto, operata tramite una puntuale verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, confermate, ben oltre la verifica della relativa credibilità soggettiva, da una pluralità di riscontri esterni, integralmente trascurati dal ricorso, tali da assumere autonoma e assorbente valenza probatoria nell'ottica propria della tesi accusatoria così da disvelare un quadro fattuale complessivo diretto a rendere indifferente il generico riferimento alla deposizione del teste Fois e inconsistente la tesi difensiva della ininterrotta detenzione della mansarda di proprietà del padre della ricorrente Pala, posto a fondamento della contestata tardività della querela, puntualmente esclusa dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc.pen. ma non la condanna dei ricorrenti a rifondere le spese affrontate nel grado dalla parte civile, perché la relativa partecipazione non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali rese dalla Corte

P.Q.M.

, Dichiara inammissibili ricorso e condanna i ricorrenti al pagamep.to delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 20