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Ordinanza — n. 37296/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating already decided points without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Wartení Mdhamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court on legally sound grounds. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked new substantive legal reasoning to justify a re-examination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already decided by the lower court without presenting new legal grounds or addressing the specific reasons for the rejection.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments Art. 616 code of criminal procedure dismissal of appeal court costs and fine possesso illecito di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze chimiche

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WARTENI MOUHAMED nato il 05/01/1991 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Wartení Mdhamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, senza peraltro effettuare congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla destinazione illecita della sostanza detenuta dal ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le Pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell mmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.