Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Simone Niort inadmissible, ordering him to pay legal costs. The court determined that the arguments raised were repetitive and had already been adequately examined and rejected by the appellate court with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to introduce new substantive issues regarding the alleged threat and the official act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIORT SIMONE nato a SASSARI il 13/01/1997 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Niort avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle .doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti tipici del reato di cui all'art 336 cp ascritto al ricorrente, avuto riguardo, in particolare alla idoneità minatoria della condotta riscontrata e alla sua correlazione funzionale con l'atto d'ufficio del soggetto qualificato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al,pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.