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Ordinanza — n. 37294/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the alleged defect does not fall within Article 448's scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court's sentence lacked proper motivation regarding the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that this alleged defect does not constitute a violation of law under Article 448, as it does not involve a discrepancy between the request and the decision or an illegal penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged defect does not fall within the specific violations of law listed in Article 448, such as a discrepancy between the request and the decision or an illegal penalty.

Parole chiave

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inadmissibility de plano Article 448 violations lack of motivation acquittal grounds Criminal Procedure Code rinuncia alla motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione sommaria

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Art. 129, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA GIUSEPPE nato a BRINDISI il 17/03/1974 avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Ragusa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente l pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell4 ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.