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Ordinanza — n. 37292/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of specific motivation references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bousmeh Bilel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the challenges regarding the sentence lacked specific references to the lower court's reasoning and were manifestly unfounded. Consequently, the judgment was upheld because the lower court's decision was sufficiently motivated and not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if grounds are manifestly unfounded and lack specific motivation references, rendering the judgment non-censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds lack of motivation references Corte di Cassazione procedural dismissal sanzioni pecuniarie remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSMEH BILEL (CUI 05MU6ZN) nato il 14/10/2000 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Bousmeh Bilel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, inerenti alla misura della pena irrogata, oltre a difettare di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, sono manifestamente infondati atteso che sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a ende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.