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Ordinanza — n. 37290/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical comparison with lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37290/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Martino Restivo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Restivo challenged the first-instance judgment regarding the personal use of seized substances, the imposed sentence, and the denial of the non-punishability defense under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as they merely repeated previously examined complaints without providing a critical comparison to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals must offer a critical comparison with the lower court's decision, and mere repetition of already examined complaints without new legal arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack critical comparison repetition complaints Article 131 bis procedural costs commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO MARTINO (CUI 06M37H) nato a BORGO SAN LORENZO il 18/11/2000 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (' letto il ricorso proposto nell'interesse di Martino Restivo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contestare le valutazioni spese a sostegno del giudizio di responsabilità con riguardo, in particolare, al tema della rivendicata destinazione ad uso personale della sostanza detenuta dal ricorrente, alla misura della pena irrogata e alla denegata applicazione della cusa di non punibilità di cui all'art 131. bis cp, si sostanziano in censure, prive di un effettivo confronto critico con la decisione gravata, che finiscono per replicare momenti di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.