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Ordinanza — n. 37288/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to already examined and rejected defenses regarding non-punishment clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Samantha Falsini inadmissible because the sole grievance concerned the non-application of the non-punishment clause under Article 131-bis. The defense argued for leniency based on the intensity of the intent and prior illegal conduct, but the lower court had already correctly rejected these points. The court ruled that since these issues were fully examined and dismissed with legally sound arguments, the appeal lacks admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole grievance concerns issues already examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent arguments.

Parole chiave

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non-punishment clause admissibility of appeal already examined grievance Article 131-bis Article 616 Code criminal appeal dismissal seriality of offenses reati seriali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSINI SAMANTHA (CUI 014PKOV) nato a FIRENZE il 05/05/1976 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; . letto il ricorso proposto nell'interesse di Samantha Falsini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza proposta, riguardante laa mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel mettere in luce sia l'intensità del dolo, sia le condotte illecite pregresse, per fatti della stessa indole, le quali, pur se non recenti, sono state correttamente apprezzate quali momenti di espressione della serialità illecita ostativa alla applicazione della disposizione in oggetto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.