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Ordinanza — n. 37284/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating arguments already fully examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the contested arguments were already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant, Corrado Cardone, challenged the denial of external execution of a judgment, but the court found his new arguments legally incorrect and logically inconsistent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the arguments presented merely repeat those already adequately examined and dismissed by the courts of merit with legally sound reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments exhaustion of remedies external execution of judgment procedural costs and fine reiterazione di reati penali riesame dell'asilo riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE CORRADO nato a BARI il 04/04/1988 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; q letto il ricorso proposto nell'interesse di Corrado Cardone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, diretta a contestare la valutazione resa nel negare la continuazione esterna relativa al giudicato indicato nell'impugnazione, replica argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con considerazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.