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Ordinanza — n. 37283/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against plea bargaining sentences for lack of admissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by five defendants inadmissible de plano. The appellants challenged the lower court's sentencing and justification for plea bargaining, arguing procedural errors and insufficient reasoning regarding statutory exemptions. The court ruled that under the specific provisions governing plea bargaining, only strictly defined legal violations are admissible grounds for appeal, excluding the arguments raised by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargaining pronouncements are inadmissible unless they rely exclusively on the specific statutory grounds for legal violation enumerated in the law.

Parole chiave

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plea bargaining appeals inadmissible grounds legal violation limits procedural exhaustion Cassation de plano motivi di cassazione disdetta per rappresaglia diritto di sciopero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Art. 444 e ss c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLIA GAETANO nato a CATANIA il 12/02/1989 D'AMICO SANTO FRANCESCO nato a CATANIA il 23/02/1991 MARINO MARCO nato a CATANIA il 13/03/1991 PUGLISI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 25/02/1960 RINALDI ANTHONY ROSARIO nato a CATANIA il 24/10/1992 SPERANZA IGNAZIO CHRISTIAN nato a CATANIA il 20/07/1991 avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letti il ricorso proposto nell'interesse comune di Bellia Gaetano, D'amico Santo Francesco, Rinaldi Antony Rosario, Speranza Ignazio Ci-istian, quello proposto nell'interesse di Marino Marco e quello proposto nell'interesse di Puglisi Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalle impugnazioni in esame con le quali sono stati dedotti ( ricorso proposto nell'interesse di Bellia Gaetano, D'amico Santo Francesco, Rinaldi Antibny Rosario, Speranza Ignazio distian) vizi di motivazione riguardanti la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. e sul trattamento sanzionatorio senza dare corpo all'applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli) o che solo in termini di mera apparenza mettono in discussione la qualificazione ascritta alle condotte a giudizio (ricorsi nell'interesse di Marino e Puglisi) perché le relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell'imputazione; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2