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Ordinanza — n. 37282/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the alleged sentencing error does not constitute a violation of law under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Taourda Ayoub inadmissible de plano. The appellant argued that the sentencing imposed by the Tribunal of Como violated legal principles regarding the severity of the penalty. The Court ruled that the specific defect alleged does not fall within the narrow categories of legal violations listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which restricts admissibility to specific statutory grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged defect in the application of the penalty does not constitute a violation of law as strictly defined by the exhaustive list in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissibility de plano violation of law sentencing error Article 448 c.p.p. Cassation appeal motivi di cassazione motivi validi motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOURDA AYOUB (CUI 06AWGGA) nato il 18/08/2000 avverso la sentenza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Taourda Ayoub avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione riguardanti il trattamento sanzionatorio irrogato atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene a una prospettata applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle afrnmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.