Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37280/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37280/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARE MARCO nato a ROMA il 16/05/1959 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Pecorare avverso ilmjalla descritta in epigrafe, reso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'ad 410 bis cpp definendo il reclamo interposto dall'odierno ricorrente; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi di impugnazione - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021 Rv. 28169;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 410-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37280/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6 Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione ritiro dell'istanza giudiziaria impugnazione della cancellazione legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 410-bis cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
273875); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARE MARCO nato a ROMA il 16/05/1959 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Pecorare avverso ilmjalla descritta in epigrafe, reso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'ad 410 bis cpp definendo il reclamo interposto dall'odierno ricorrente; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi di impugnazione - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021 Rv. 28169;

Sez. 6 Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.