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Ordinanza — n. 37273/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription defense for 2019 environmental offense under specific law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals by Ahmetovic Meho and Dilan inadmissible regarding their claim of prescription for an environmental offense. The appellants argued the contravention had expired, but the court correctly applied the law effective for offenses committed between August 2017 and December 2019. Consequently, the statute of limitations was found not to have run, leading to the dismissal of the claims and an order for the appellants to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006; Art. 157, comma 1, legge n. 103/2017; Art. 157, comma 1, legge n. 134/2021; Art. 616 c.p.p.: For offenses committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, the prescription period is calculated according to the law in force at that time, excluding the defense of prescription if the term has not expired by the judgment date.

Parole chiave

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prescription defense environmental contravention statute of limitations Cassation inadmissibility legislative transition rules termini di ricorso procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006
Art. 157, comma 1, legge n. 103/2017
Art. 157, comma 1, legge n. 134/2021
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.
Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024
La giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte, confermando l’uniforme interpretazione delle Sezioni semplici (Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez.
Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024
566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv.
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024
286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv.
Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024
286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv.
Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023
286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

NICA ORDINANZA 1. Ahmetovic Meho, nato in Bosnia Erzegovina il 20/05/1974, 2. Ahmetovic Dilan, nato a Torino il 16/10/1993, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19/12/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/12/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 23/01/2024, condannava Ahmetovic Meho e Ahmetovic Dilan alla pena di 1.400 euro di ammenda ciascuno in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006.

2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, in cui lamentano violazione di legge in relazione all’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte, confermando l’uniforme interpretazione delle Sezioni semplici (Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01), ha stabilito che «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Nel caso di specie, poiché il reato è contestato come commesso in data 13 luglio 2019, correttamente la sentenza gravata ha escluso l’avvenuto decorso del termine di prescrizione (che si verificherebbe quindi il giorno 13 gennaio 2026).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos