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Ordinanza — n. 37272/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to contest appellate summary of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to formally contest the appellate court's summary of grounds. Although the appellant argued the defendant was merely a nominal shareholder, the court noted this specific grievance was not included in the formal appeal reasons. Consequently, the appeal was rejected for tardiness, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, 616 c.p.p.; Criminal appeals must strictly adhere to the grounds listed in the appellate summary, and failure to contest such a summary renders the appeal inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to contest summary tardiness of appeal appellate grounds requirement nominal shareholder defense responsabilità dell'amministratore amministrazione infedele inadempienza amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 2, n. 9028/2014
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

NICA ORDINANZA Impelliccieri Saverio, nato a Taranto il 09/09/1969, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Staccata di Taranto, del 22/04/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22/04/2025, la Corte di appello di Lecce, Sez. Staccata di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 24/04/2024, che aveva condannato SaverioImpelliccieri alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione in ordine al reato di cui all’articolo 5 d. lgs. 74/2000.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni che hanno condotto alla conferma della sentenza di condanna di primo grado, essendo evidente che il ricorrente, che aveva assunto la carica un mese prima della scadenza del termine per la dichiarazione, era un mero prestanome, per nulla coinvolto nella gestione della società, assunta da altro soggetto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello effettuato in sentenza, emerge che la doglianza non era stata dedotta con i motivi di impugnazione (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), avendo l’imputato censurato solo l’utilizzo nel giudizio di colpevolezza di un metodo presuntivo/induttivo, e l’illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche, doglianze cui la Corte territoriale ha puntualmente risposto. Il ricorso è quindi inammissibile per tardività.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos