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Ordinanza — n. 37269/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of decisive evidence regarding mental capacity defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of decisive evidence supporting the claim of a partial mental defect. The appellant argued that the lower court failed to order a forensic examination to verify mental capacity, while the defense contended the existing record was insufficient. The court ruled that such an examination is a neutral proof measure not subject to appeal unless it constitutes decisive exculpatory evidence, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 495, comma 2 c.p.p.: A forensic examination regarding mental capacity is not a decisive proof and cannot serve as a ground for cassation unless it is proven to be the sole basis for acquittal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility forensic examination neutrality decisive proof requirement mental capacity defect partial mental defect perizia psichiatrica insufficiente violenza sessuale menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 495, comma 2 c.p.p.
pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
articolo 609-bis cod. pen
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

NICA ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19/12/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/12/2024, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Latina del 23/11/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione in ordine al reato di cui all’articolo 609-bis cod. pen., riduceva la pena allo stesso irrigata ad anni 6 e mesi 4 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta mancanza e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di perizia volta a verificare la sussistenza di un vizio parziale di mente in capo all’imputato.

3. In data 29 ottobre 2025 l’Avv. Agrippina Porcelli, per la parte civile XXXXXXXXXXXX, depositava nota spese e memoria in cui insisteva per la conferma della sentenza e comunque per la condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia con conseguenti statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile.

4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha chiarito, a pagina 18, che il dedotto vizio parziale di mente non trova alcun appiglio documentale e che il processo non ha mai offerto, neppure indirettamente, ragioni di dubbio sulla pienezza della capacità di intendere e volere dell’imputato, sin dall’interrogatorio di garanzia. Tale ricostruzione concerne un aspetto di fatto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità ove sorretta, come nel caso in esame, da congrua motivazione; il ricorso appare generico, limitandosi a dedurre, in via meramente esplorativa, che non è stato accertato il coefficiente intellettivo dell’imputato.

Il Collegio evidenzia poi che, per costante giurisprudenza, la mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

5. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile in quanto la memoria è stata depositata il 29 ottobre 2025, ossia tardivamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.