Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive factual arguments and lack of specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing a specific legal critique. The appellant argued that the physical distance and camera magnification excluded the necessary physical presence for the crime, but the court noted these were factual disputes already addressed and dismissed in the lower proceedings. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the requirement of a reasoned argument against the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-quinquies cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of facts and arguments already rejected by the appellate court without offering a specific, reasoned legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NICA ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21/11/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21/11/2024, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Belluno 25/01/2022, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXin ordine al reato di cui all’articolo 609-quinquies cod. pen. alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e alla sua qualificazione giuridica, lamentando l’eccessiva distanza che intercorreva tra la finestra ove si trovava l’imputato e il luogo ove si trovava la persona offesa, che ha dovuto ingrandire di 60 volte (60X) l’obiettivo per riprendere il primo, circostanza che esclude la presenza fisica del minore, necessaria per la configurabilità del fatto. L’imputato poi non ha mai avuto intenzione di richiamare l’attenzione della persona offesa nel momento in cui si è denudato e masturbato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea qualificazione giuridica del fatto, anche se in realtà di fatto reitera la censura di insussistenza del fatto esposta nel primo motivo di ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita, per un verso, a proporre inammissibili questioni di fatto, quali la distanza tra i soggetti coinvolti e il livello di ingrandimento della fotocamera della persona offesa, per altro verso a proporre una personale rilettura del quadro istruttorio concordemente valutato dai giudici del merito, peraltro ribadendo pedissequamente doglianze disattese motivatamente dai giudici della Corte territoriale. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
La sentenza gravata infatti, da pagina 8, rigetta le analoghe doglianze sollevate dalla difesa con l’atto di appello, la quale rammenta la reiterazione per un lungo arco temporale delle condotte, via via confidate dalla p.o. alla madre, la chiara descrizione della condotta da parte della giovane, che vi ha quindi assistito, il rinvenimento dello sgabello, della cassetta e dei binocoli rinvenuti in casa dell’imputato, elementi che dimostrano la piana intenzione di far assistere la persona offesa agli atti di autoerotismo, con cui il ricorrente non si confronta.
4. Non può quindi che concludersi per l’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.