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Ordinanza — n. 37261/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary criminal design in continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly found no unitary criminal design between the current and prior offenses. The appellant argued for the application of the continuation rule under Article 81 of the Penal Code, but the appellate court rejected this based on the significant time gap and lack of a single criminal plan. Consequently, the court upheld the dismissal, assigning the procedural costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The assessment of a unitary criminal design in cases of continued offenses is a matter of fact for the trial judge, reviewable only if the reasoning is manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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continuation of offenses unitary criminal design criminal intent time interval inadmissibility appeal procedural costs factual assessment altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Tale motivazione appare conforme all’orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 81 cod. pen
Tale motivazione appare conforme all’orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018
(Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep.
Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024
pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

NICA ORDINANZA Del Monte Alessandro, nato a Brindisi il 30/10/1990, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 09/12/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 09/12/2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 25/03/2021 (che aveva condannato l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e 14.000,00 euro di multa per il reato di cui all’articolo 6, comma 1, l. 401/1989), nell’assolvere l’imputato in ordine a talune violazioni, condannava Alessandro Del Monte alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e 13.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 6, commi 1 e 2, d. l. 401/1989.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’articolo 81 cpv. cod. pen. in relazione alla mancata applicazione dell’istituto della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e altri fatti precedentemente giudicati con sentenze del Tribunale di Brindisi del 18/03/2015 e del 23/01/2013.

3. Il ricorso è inammissibile. Come noto, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'andrea, Rv. 275222 - 01). Nel caso in esame, come riportato nello stesso ricorso, la Corte territoriale (pag.

6) esclude che, in ragione della risalenza delle precedenti condanne e della impossibilità di attribuire la commissione dei singoli reati ad una determinazione unitaria, sia in concreto riconoscibile quella “identità del disegno criminoso” richiesta dalla norma, con ciò fornendo una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Tale motivazione appare conforme all’orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a