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Ordinanza — n. 37260/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on grounds of inadmissible fragmented criticism of evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the court's reasoning. The lower courts convicted the defendant of sexual abuse based on a coherent evaluation of evidence including witness statements and intercepted conversations. The Court ruled that the appeal's fragmented criticism of individual evidence points violated the legal requirement for a global and unitary assessment of proof.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis/609-ter cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot annul a judgment based on a fragmented critique of evidence; instead, it must verify the global and unitary evaluation of all indicia to ensure the reasoning is coherent and organic.

Parole chiave

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inadmissible appeal global evidence evaluation fragmented criticism unitary assessment sexual abuse conviction cassation procedure proof coherence contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis/609-ter cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv.
Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella
286492; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv.
Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone
E’ quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv.
Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E.
Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi
276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez.
Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola
35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv.
Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

NICA ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/10/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21/10/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 22/10/2021, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXX in ordine al reato di cui agli articoli 609-bis/609-ter, secondo comma, cod. pen., alla pena di anni 8 di reclusione oltre alle pene accessorie come per legge.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo censura vizio di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, lamentando insanabili contraddizioni tra le due sentenze di merito e la registrazione del colloquio tra il minore XXXXXXXXXXXXXX e la maestra XXXXXXXXXXXXXXXXXXdell’8 maggio 2018. 2.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione in punto di “affidabilità” delle dichiarazioni della persona offesa, in punto di deduzione difensiva secondo cui il minore in sede di incidente probatorio aveva scagionato lo zio. 2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla censura contenuta nell’atto di appello in cui si contestava l’interpretazione delle conversazioni ambientali captate nell’autovettura in uso all’imputato. 2.4. In data 3 ottobre 2025, l’Avv. Sergio Cola, per l’imputato, depositava memoria in cui contestava l’assegnazione alla VII Sezione e insisteva per l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo e il secondo motivo sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01), è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine.

Si è ancora affermato (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01) che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito».

E’ quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780 - 01) denomina «valutazione sinottica» (ossia coordinata) degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova sia superata dalla loro valutazione globale. Valutazione sinottica che, nel ricorso, manca, contestando l’imputato ora questo, ora quell’elemento di prova, senza considerare la tenuta logica del provvedimento complessivamente considerato (la sentenza parte – pag. 3 - dal “disvelamento” del minore con la XXXXXXXXX, registrato e trascritto, per proseguire con le dichiarazioni della madre XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per continuare con l’incidente probatorio, le valutazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, e soprattutto il tenore inequivoco delle intercettazioni, in cui l’imputato afferma testualmente di avere avuto rapporti anali col bambino – pag. 9).

Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01).

Ciò, soprattutto, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità in cui i giudici del merito hanno già esaminato, vagliato e disatteso le medesime doglianza oggetto del presente ricorso. 3.2. Il medesimo vizio affligge la terza doglianza, in relazione alla quale va aggiunto che, per costante giurisprudenza, sono inammissibili tutti quei profili di censura che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, in quanto si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez.

U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.

4. Non può quindi che concludersi per la manifesta infondatezza della doglianza, che non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità, cui consegue l’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.