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Ordinanza — n. 37172/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of motivation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant challenged a plea bargain sentence solely on grounds of lack of motivation. The defendant argued the lower court failed to explain its reasoning, but the court noted that such challenges are barred when the appeal concerns only the expression of the defendant's will or the correlation between the plea and the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general lack of motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal lack of motivation inadmissible appeal procedural law Cassazione Rome censura formulata in modo carente rinuncia alla motivazione esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022
269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

NICA ORDINANZA Caiafa Maria Grazia, nata a san Severo il 24/11/1965, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 28/02/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/02/2025 il Tribunale di Roma, sull’accordo delle parti, applicava a Maria Grazia Caiafa la pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 10-ter d. lgs. 74/2000, disponendo altresì la confisca diretta o per equivalente della somma di euro 1.116.694,00.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione di legge con riguardo alla mancanza di motivazione della sentenza.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen