Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint and lack of specific fault elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's complaint regarding the trial court's interpretation of witness testimony was deemed generic and failed to meet strict admissibility requirements. Furthermore, the defense omitted specific evidence proving the lack of culpa in eligendo or vigilando required for liability as a shipowner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal complaining of the misrepresentation of evidence is inadmissible if it merely asserts the existence of unconsidered acts without identifying the specific act, the factual element incompatible with the judgment's reasoning, and the decisive impact on the logical coherence of the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NICA ORDINANZA Genovese Antonino, nato a Mazara del Vallo il 27/06/1996, avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 11/11/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 11/11/2024 il Tribunale di Marsala condannava Genovese Antonino alla pena di euro 2.000,00 per il reato di cui all’art. 255 d. lgs. 152/2006.
2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta travisamento della prova dichiarativa costituita dalla deposizione del teste Abderrakazi, il quale avrebbe affermato che l’imputato non era presente al momento del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In primo luogo, la doglianza è generica in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:
a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01), elementi che il ricorrente omette di dedurre. 3.2. In secondo luogo, non si discute in questa sede di un reato commissivo, bensì di una contravvenzione relativa alla gestione dei rifiuti, del quale il Genovese Antonino risponde in qualità di armatore, ossia di proprietario dell’imbarcazione denominata “Antonino Genovese”, e per ciò solo gravato da posizione di garanzia circa il rispetto da parte dei suoi sottoposti della normativa in materia di rifiuti, che gli impone non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto (v., per un caso analogo al presente, Sez. 3, n. 22079 15/05/2025, Laterza, n.m.).
Sul punto, la difesa omette qualsivoglia elemento atto ad comprovare l’assenza, almeno, di culpa in eligendo o in vigilando in capo al ricorrente, difettando così il ricorso, anche sotto tale profilo, della necessaria specificità.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa