Cassation court dismisses appeal regarding aggravated robbery where parking lot surveillance did not hinder private defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reject the claim of an aggravating circumstance for continued crime. The defense argued that the semi-basement parking lot was poorly lit and lacked effective private defense, despite the presence of video surveillance and security personnel. The court ruled that the appellate court correctly determined the surveillance was ineffective due to distance and location, and that the lower court's factual assessment on the difficulty of private defense was not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: The aggravating circumstance for continued crime exists when the location hinders private defense without necessarily preventing it, and appellate courts' factual assessments on such hindrance are not reviewable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RO ORDINANZA Danizio Raimondo nato a Torino il 16/12/1993 avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diRaimondo Danizio Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in data 8 ottobre 2024 dal G.u.p. del Tribunale della medesima città, ha escluso l’aumento sanzionatorio a titolo di continuazione interna del reato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del Danizio in relazione al reato di rapina continuata ed aggravata (artt. 81 cpv., 628, commi 1 e 3, n. 3-bis, cod. pen.) Camilla Triacca e di Olga Triacca) commesso in data 30 giugno 2024. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al ritenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. non potendosi ritenere il posteggio seminterrato coperto ove ebbe a consumarsi l’azione delittuosa luogo tale da ostacolare la privata difesa solo perché si trattava di spazio asseritamente, ma indimostratamente, “scarsamente illuminato” e isolato. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che si trattava di un parcheggio custodito e caratterizzato da un servizio continuo di videosorveglianza al punto che le persone offese riuscirono a chiedere aiuto informando dell’accaduto il personale del parcheggio e le forze dell’ordine.
Rilevato che il ricorso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, è manifestamente infondato. La Corte di appello (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha debitamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile nel caso di specie la circostanza aggravante de qua, evidenziando non solo le caratteristiche del luogo ma anche il fatto che, come riferito dalle persone offese, l’azione predatoria è avvenuta in un punto isolato del parcheggio aggiungendo che a nulla rileva il fatto che il parcheggio fosse custodito e che esisteva un servizio di videosorveglianza, essendo l’azione delittuosa avvenuta ad un piano seminterrato e a significativa distanza dall’ubicazione dell’addetto alla videosorveglianza che non ha potuto né impedire l’aggressione, né la successiva fuga dell’imputato.
Trattasi di valutazioni di merito debitamente esposte, come tali non sindacabili in sede di legittimità, che consentono di affermare che la Corte di appello ha fatto corretto uso dei principi dettati in materia da questa Corte di legittimità, correttamente ritenendo configurabile la contestata circostanza aggravante. Sul punto è, infatti, appena il caso di ricordare che «L'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis), cod. pen. sussiste nel caso in cui il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla, essendo sufficiente che questa sia anche solo ostacolata» (Sez. 2, n. 38288 del 13/06/2023, Ferrante, Rv. 285191 – 01), situazione certamente sussistente nel caso in esame.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell