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Ordinanza — n. 37160/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding denied substitute sentence due to lack of family ties and income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37160/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of a substitute sentence. The defense argued the defendant lacked family ties and stable income, yet the appellate court found these conditions insufficient to warrant the benefit. The supreme court ruled that the denial was based on a logical assessment of the defendant's persistent criminal attitude and lack of legitimate income sources.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: The refusal of a substitute sentence is not subject to cassation review if the lower court's decision is logically motivated and does not constitute arbitrary discretion.

Parole chiave

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substitute sentence denial criminal responsibility appellate review limits family ties requirement legitimate income source reato flagrante risarcimento per atto illecito momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva ai sensi degli artt.
Art. 20-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata), come tale insindacabile in sede di legittimità, debitamente illustrato le ragioni per le quali non può essere riconosciuto all’imputato uno dei benefici di cui all’art. 20-bis cod.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
276716); che, in conclusione, va osservato come nel caso in esame l'onere argomentativo del giudice in ordine al suddetto diniego è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod.
artt. 20-bis cod. pen
in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata), come tale insindacabile in sede di legittimità, debitamente illustrato le ragioni per le quali non può essere riconosciuto all’imputato uno dei benefici di cui all’art. 20-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
276716); che, in conclusione, va osservato come nel caso in esame l'onere argomentativo del giudice in ordine al suddetto diniego è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

RO ORDINANZA El Baldi Hamza (CUI 063HEN6) nato in Marocco il 19/04/2001 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diEl Baldi Hamza; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato in data 27 marzo 2024 del G.u.p. del Tribunale di Biella con la quale era stata affermata la penale responsabilità di El Baldi Hamza in relazione ai reati di concorso in rapina (artt. 110, 628 cod. pen.) di denaro e di un telefono cellulare nonché di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585, 576, n. 1, in relaz. all’art. 61 n. 2 cod. pen.) ai danni di Iulian Fira, reato commessi il 26 giugno 2021.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe fatto una valutazione di segno opposto della personalità dell’imputato rispetto a quella fatta dal G.u.p. e che lo stato detentivo dell’imputato e l’assenza di stabili riferimenti familiari e domiciliari non appaiono essere condizioni ostative al riconoscimento del beneficio.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, con una motivata e logica valutazione di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata), come tale insindacabile in sede di legittimità, debitamente illustrato le ragioni per le quali non può essere riconosciuto all’imputato uno dei benefici di cui all’art. 20-bis cod. pen. alla luce delle condizioni di vita dell’imputato del quale non risulta neppure che abbia la disponibilità di lecite fonti di sostentamento idonee a scongiurare il rischio di compimento di ulteriori atti predatori, situazione che si unisce all’assenza di stabili riferimenti familiari e domiciliari oltre che allo stato detentivo per altra causa; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove come nel caso di specie la relativa determinazione sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01;

Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, in conclusione, va osservato come nel caso in esame l'onere argomentativo del giudice in ordine al suddetto diniego è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, essendosi sottolineata, come detto, la pervicace attitudine criminosa dell’odierno ricorrente e la sua totale indifferenza rispetto alle finalità special-preventive e di recupero dell’intervento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen