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Sentenza — n. 37156/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal conviction due to defendant's death extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37156/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled a second-instance criminal judgment without remanding the case because the defendant had died in May 2025. Although the defense argued for a double jeopardy violation based on prior disciplinary sanctions, the court focused on the extinction of the crime upon death. Consequently, the conviction for aggravated damage to property was voided as the legal basis for prosecution no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Art. 529, cod. proc. pen.: The death of the accused extinguishes the criminal liability, rendering any pending judgment void without remand.

Parole chiave

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extinction of crime death of accused criminal liability double jeopardy annulment without remand danneggiamento risarcimento per atto illecito lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 529, cod. proc. pen.
per non avere la Corte dichiarato il bis in idem e, conseguentemente, per non avere emesso sentenza ai sensi dell’art. 529 cod.
art. 649 cod. proc. pen
pen.in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.
art. 529 cod. proc. pen
per non avere la Corte dichiarato il bis in idem e, conseguentemente, per non avere emesso sentenza ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Iozia Concetto nato a Modica il 05/10/1975 avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diConcetto Iozia; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Concetto Iozia in relazione al reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, cod. pen.) di un lavandino posto all’interno della Casa Circondariale “Ucciardone” di Palermo, reato commesso in data 7 ottobre 2016. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen.in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per non avere la Corte dichiarato il bis in idem e, conseguentemente, per non avere emesso sentenza ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen. avendo l’imputato già subito condanna disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 10 giorni) per il medesimo fatto; secondo la difesa del ricorrente la sanzione disciplinare irrogata dovrebbe ritenersi di natura penale ai sensi dell’art. 6 CEDU e dell’art. 4, protocollo 7, CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo; Rilevato, in via preliminare ed assorbente, che Concetto Iozia risulta deceduto in data 23 maggio 2025 come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Ispica in data 7 giugno 2025 e prodotto in atti dal difensore; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 23/09/2025 Il Co