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Ordinanza — n. 37155/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37155/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37155/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RO ORDINANZA La Mattina Domenico Lazzaro nato a Palermo il 14/08/1991 Mancuso Paolina nata a Palermo il 04/02/1987 avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letti i ricorsi presentati con atto unico nell’interesse diDomenico Lazzaro La Mattina e Paolina Mancuso; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 26 giugno 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del La Mattina e dalla Mancuso in relazione al reato di concorso in appropriazione indebita (artt. 110, 646 cod. pen.) e, quanto al solo La Mattina, anche in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen. ai danni di Antonino Piano, reati commessi in data 14 luglio 2018.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37155/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 646 cod. pen.) e, quanto al solo La Mattina, anche in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen. ai danni di Antonino Piano, reati commessi in data 14 luglio 2018.

Parole chiave

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azione civile reati contro il patrimonio accusa penale responsabilità penale dei minori momento del reato colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
pen.) e, quanto al solo La Mattina, anche in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per non essere stati adeguatamente esplicitati gli elementi accusatori che hanno portato alla condanna degli imputati in quali avrebbero, per contro, dovuto portare all’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

RO ORDINANZA La Mattina Domenico Lazzaro nato a Palermo il 14/08/1991 Mancuso Paolina nata a Palermo il 04/02/1987 avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati con atto unico nell’interesse diDomenico Lazzaro La Mattina e Paolina Mancuso; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 26 giugno 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del La Mattina e dalla Mancuso in relazione al reato di concorso in appropriazione indebita (artt. 110, 646 cod. pen.) e, quanto al solo La Mattina, anche in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen. ai danni di Antonino Piano, reati commessi in data 14 luglio 2018.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per non essere stati adeguatamente esplicitati gli elementi accusatori che hanno portato alla condanna degli imputati in quali avrebbero, per contro, dovuto portare all’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/202