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Ordinanza — n. 37146/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual reconstruction and failure to raise sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Heriberto Viera inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued that the lower court failed to prove the subjective element of the crime and improperly sentenced the defendant. The court rejected these claims because the appeal sought an impermissible factual re-evaluation reserved for the trial judge and failed to raise the sentencing argument before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of sentencing factors if not previously raised, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited sentencing argument timing subjective element proof recidiva specifica infraquinquennale ricettazione credito di rimborso istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
in relazione al trattamento sanzionatorio non essendosi tenuto conto di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
Art. 648, quarto comma c.p.
in relazione all’art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
in relazione all’art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
in relazione al trattamento sanzionatorio non essendosi tenuto conto di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

RO ORDINANZA Viera Heriberto nato a Cesano Maderno il 25/12/1968 avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diHeriberto Viera; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 28 novembre 2023 del Tribunale di Treviso con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Heriberto Viera in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un assegno di provenienza furtiva, reato commesso in data antecedente e prossima al 22 agosto 2019. All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen. non essendo stata raggiunta la prova per ritenere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato, avendo quest’ultimo ricevuto il titolo di credito in pagamento dell’affitto di un alloggio che aveva condiviso con tale Alessandro Tamburino;

2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio non essendosi tenuto conto di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) evidenziando l’inverosimiglianza della versione difensiva fornita, con conseguenti effetti anche sull’elemento soggettivo del reato in contestazione; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della motivazione posta a base della pena irrogata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, essendosi prospettata una censura che non previamente dedotta dinanzi alla Corte territoriale, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda in particolare la pag. 4 dell’impugnata sentenza, ove emerge che nel secondo motivo di appello, in punto di trattamento sanzionatorio ci si è limitati alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del