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Ordinanza — n. 37138/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for insurance fraud, upholding lower court's finding of liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Paolo Serafino and Giuseppe De Leo inadmissible, upholding the lower courts' conviction for insurance fraud. The defendants argued that Serafino was never properly identified and that the appeal judgment contained motivational defects, but the Court rejected these generic complaints as lacking specific legal merit. The court ruled that the appellate court correctly identified the falsity of the claim based on evidence and thus the appeals were without foundation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 642 c.p.: Appeals based on generic motivational defects or procedural irregularities not substantiated by specific legal arguments are inadmissible and must be dismissed.

Parole chiave

Generato dall'IA
insurance fraud criminal appeal inadmissible appeal motivational defect insurance indemnity false claim Cassazione truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 642 c.p.
Considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all’art. 642 cod.
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 642 cod. pen
Considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all’art. 642 cod.
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Testo completo

RO ORDINANZA Serafino Paolo nato a Foggia il 28/05/1979 De Leo Giuseppe nato a Foggia il 12/12/1994 parte civile: Società Cattolica Assicurazioni avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diPaolo Serafino e Giuseppe De Leo; Lette le conclusioni scritte trasmesse telematicamente dalla parte civile Società Cattolica S.p.a. (ora Generali Italia S.p.a.) con le quali si è insistito per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e si è chiesta la condanna degli imputati alle spese del presente giudizio. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 5 marzo 2024 del Tribunale di Verona con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Paolo Serafino e Giuseppe De Leo in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. per avere gli imputati ai fini di conseguire indebitamente l’indennizzo assicurativo presentato una denuncia di un sinistro in realtà mai avvenuto. Reato commesso nei giorni 10 e 11 ottobre 2018. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo al rigetto del motivo di appello nel quale si contestava che l’imputato Serafino non è stato mai identificato e che, in ogni caso, doveva procedersi all’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati. Considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all’art. 642 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è consentito dalla legge in questa sede; che, infatti, sono state prospettate argomentazioni estranee al sindacato di legittimità, essendo solo formalmente tese a contestare vizi motivazionali e invero volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali effettuati dai giudici di merito, riproducendo così doglianze già presentate, in modo alquanto generico, in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare prive di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della impugnata sentenza;

Considerato che il ricorso nell’interesse dell’imputato De Leo non è stato sviluppato con adeguata motivazione il che lo rende assolutamente generico; Rilevato che, in conclusione, deve ravvisarsi come con lineare motivazione, esente dalle illogicità contestate (v. pag. 6 della impugnata sentenza), i giudici di appello, sottolineando la completa infondatezza degli assunti difensivi, hanno congruamente indicato leemergenze probatorie (testimonianze e documenti acquisiti a seguito degli appositi controlli effettuati dalla società assicurativa) poste a fondamento della ritenuta falsità del sinistro stradale e, dunque, della dichiarazione di responsabilità dei due odierni ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devo essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile; che, nel caso in esame la parte civile Società Cattolica S.p.a. (ora Generali Italia S.p.a.) con motivata memoria ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria; che, nel caso in esame ne discendono, pertanto, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Società Cattolica S.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.) che liquida in complessivi