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Ordinanza — n. 37133/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding subjective elements and sentencing benefits in theft conspiracy case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37133/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in finding subjective intent for the crime of concealing stolen goods and denied generic mitigating circumstances and conditional suspension. The court rejected these claims, stating that the appellate court correctly evaluated the subjective elements and that the denial of sentencing benefits was based on a cumulative sentence exceeding statutory limits, which falls within the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or deny conditional suspension where the lower court provided a logical and sufficient motivation based on relevant factors and statutory thresholds.

Parole chiave

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concealing stolen goods subjective intent conditional suspension generic mitigating circumstances cumulative sentence inadmissibility appeal prognosis of behavior contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 648 c.p.
Art. 163 c.p.
Art. 164 c.p.
art. 648 cod. pen
art. 164 cod. pen
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

RO ORDINANZA Aculov Pavel ( CUI 02XXCAD ) nato in Moldavia il 10/11/1983 avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diPavel Aculov; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2021 del Tribunale di Treviso con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Pavel Aculov in relazione al reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.) accertato in data 25 agosto 2019; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato in contestazione dato che l’imputato svolgeva semplicemente l’attività di autista, che la richiesta di condurre il veicolo gli pervenne da canali ordinari e che la documentazione del veicolo appariva regolare, con la conseguenza che l’accertamento della provenienza delittuosa dello stesso sarebbe stata rilevabile solo attraverso verifiche tecniche;

2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte territoriale attentamente valutato il positivo percorso di reinserimento sociale dell’imputato, la condotta dello stesso, le sue responsabilità familiari e la circostanza che è gravato da un unico precedente penale risalente nel tempo;

3. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 163 e 175 cod. pen. in ordine al diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; Rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

5) evidenziando la non attendibilità della versione dei fatti fornita dall’imputato; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato poi che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono a loro volta manifestamente infondati avendo la Corte di appello (pag.

6) adeguatamente spiegato con motivazione congrua e logica le ragioni per le quali non potevano essere riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche e gli altri invocati benefici di legge stante l’impossibilità di formulare una positiva prognosi comportamentale dell’imputato; che, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ci si trova in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione di dette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che con specifico riguardo all’omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, la Corte territoriale ha correttamente motivato tale diniego (v. pag. 6 della sentenza) sulla basedi un giudizio di prognosi sfavorevole in ordine alla non reiterazione futura di reati, tenuto conto anche del precedente penale a carico dell’odierno ricorrente, secondo un giudizio tipicamente di merito che non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, laddove la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; che, nello specifico, deve osservarsi come, secondo quanto stabilito dall’art. 164 cod. pen., nel caso di specie, non sussistono i presupposti applicativi della sospensione condizionale della pena, considerando che la pena irrogata per il delitto per cui si procede cumulata con quella irrogata per la precedente condanna riportata dal ricorrente (anni due e mesi due di reclusione) supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. ai fini della concessione del suddetto beneficio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di