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Ordinanza — n. 37132/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud conviction due to inadmissible factual reconstruction and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal responsibility for fraud because the stolen credit card was reported lost, yet the funds were credited to his account. The court rejected this as a mere repetition of arguments already addressed at the appellate level and noted that the court lacks power to re-evaluate factual evidence. Consequently, the decision upholds the conviction based on the established facts regarding the fraudulent online sale and the unreported loss of the card.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct facts differently from the trial judge, and appeals must not seek inadmissible factual reconstructions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction upheld factual evidence re-evaluation appellate court jurisdiction credit card fraud liability perseguimento penale per truffa frode nel pignoramento contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
pen.) consumato ai danni di Luigi Pietosi in data 9 febbraio 2019; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
pen.) consumato ai danni di Luigi Pietosi in data 9 febbraio 2019; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, deve ribadirsi che«Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
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Testo completo

RO ORDINANZA Morra Francesco nato a Castiglione della Stiviere il 09/07/1980 parte civile: Pietosi Luigi avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diFrancesco Morra; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 26 febbraio 2024 del Tribunale di Vicenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Francesco Morra in relazione al reato di truffa (art.640 cod. pen.) consumato ai danni di Luigi Pietosi in data 9 febbraio 2019; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 cod. pen. non essendo stati raccolti a carico dell’imputato elementi idonei a provare la responsabilità dello stesso anche perché il Morra ebbe a denunciare lo smarrimento della carta PostePay sulla quale fu accreditata la somma provento del reato in contestazione;

Rilevato che, che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato costituisce mera reiterazione di questione già formulata in sede di appello ed alla quale è stata data congrua risposta (v. pag. 4 della sentenza impugnata) e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, deve ribadirsi che«Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01).

L'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita» (così: Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata) e per la cui attivazione era stata presentata la sua carta di identità, di cui non era mai stato denunciato lo smarrimento o il furto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend