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Ordinanza — n. 37125/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds and rejects substantive arguments regarding evidence and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in identifying him as the perpetrator despite missing DNA and fingerprint evidence, and that the sentencing was improperly reduced after excluding an aggravating circumstance. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logically sound and that the discretion to set the sentence lies with the trial judge, not the appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts or re-examine the logical consistency of the reasoning, rendering appeals based on alleged errors in fact-finding or sentencing discretion inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Jurisdiction Evidence Evaluation Standard Sentencing Discretion Inadmissible Appeal Grounds commisurazione della pena per rapina momento del reato aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen.in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost. per avere rigettato la richiesta difensiva di rinvio dell’udienza legata alle ragioni di complessità della causa;
Art. 628, comma 3, n. 3-quater, cod. pen.
in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n.
Art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 111 Cost
c) ed e), cod. proc. pen.in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. per avere rigettato la richiesta difensiva di rinvio dell’udienza legata alle ragioni di complessità della causa;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

RO ORDINANZA Rachid Mohamed nato in Marocco il 13/04/1994 avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diMohamed Rachid; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 11 gennaio 2024 del Tribunale di Modena, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quater, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza appella con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Mohamed Rachid in relazione al reato di rapina aggravata di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 628, commi 1 e 3 n. 3-bis e 4, cod. pen. commesso in data 13 luglio 2023; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen.in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. per avere rigettato la richiesta difensiva di rinvio dell’udienza legata alle ragioni di complessità della causa;

2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla erroneità del riconoscimento dell’imputato avendo la Corte di appello sostenuto che, nonostante il travisamento delle dichiarazioni e delle evidenze probatorie, la combinazione di tratti somatici, abbigliamento e luoghi frequentati avrebbe consentito di identificare con certezza l’imputato come autore dell’azione delittuosa;

3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sovrapposizione tra l’assenza certificata delle impronte papillari e l’inconcludenza del risultato del DNA quale elemento decisivo a discarico dell’imputato;

4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonostante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quater, cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; non ricorreva, infatti, nel caso in esame alcuna delle condizioni previste dalla legge processuale per un differimento dell’udienza tanto è vero che, come correttamente osservato dalla Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) non risulta essersi verificato nel caso in esame un difetto di assistenza dell’imputato avendo, comunque, il difensore proceduto a presentare le proprie conclusioni, oltretutto in un procedimento che ictu oculi appare tutt’altro che complesso;

Considerato poi che il secondo ed il terzo motivo di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono anch’essi manifestamente infondati; che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno debitamente esplicitato le ragioni del loro convincimento circa l’attribuibilità dell’azione delittuosa all'odierno ricorrente evidenziando una serie di elementi, idonei a superare quelli difensivi e di segno contrario, che hanno portato all’identificazione dell’azione delittuosa (si vedano, in particolare, pag. da 7 a 10 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nonché debitamente esaminando anche la questione della mancata individuazione delle impronte papillari e di quantitativi utili di DNA;

Considerato altresì che la valutazione di manifesta infondatezza riguarda anche il quarto motivo di ricorso avendo la Corte spiegato con motivazione congrua e logica le ragioni che, salvo quanto conseguente alla esclusione di una delle circostanze aggravanti contestate, non consentono una rideterminazione in melius dell’ulteriore trattamento sanzionatorio riservato all’imputato; che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de