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Ordinanza — n. 37122/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the genericity of the lower court's complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the Court of Appeal erred in labeling the lower court's complaint as generic, citing specific procedural articles. The court rejected this, ruling that the appeal failed to explicitly articulate specific criticisms against the detailed reasoning provided by the trial court, thus violating the requirement for specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; Artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the critical grounds regarding the facts or law of the decision are not explicitly stated and argued.

Parole chiave

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cassation appeal lack of specificity generic complaint procedural admissibility court costs incidente ciclistico infrazione alle norme della circolazione dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
pen.) accertato in Bologna il 20 settembre 2019; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. e rilevando che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare come generico l’atto di gravame;
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
in particolare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

RO ORDINANZA Dahbi Amine nato in Marocco il 20/04/1993 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diAmine Dahbi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza in data 16 novembre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Amine Dahbi in relazione al reato di ricettazione di una bicicletta provento di furto (art. 648 cod. pen.) accertato in Bologna il 20 settembre 2019; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. e rilevando che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare come generico l’atto di gravame;

Rilevato che, il ricorso è manifestamente infondato, dato che risulta ictu oculi evidente l’assoluta genericità dell’atto di gravame de qua che non risulta essersi confrontato con l’articolata e congrua motivazione del Tribunale; che la Corte di appello risulta avere debitamente motivato al riguardo e fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte (v. in particolare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268822 – 01) che regolano la materia laddove si è chiarito che «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/