Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant's defense argued for a specific legal application regarding blank document acquisition, but the court found this argument completely detached from the actual charges of bicycle receipt and burglary tools. Consequently, the appeal was rejected for being generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are generic and do not specify the factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from identifying the specific points of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RO ORDINANZA Boatta Salvatore nato a Palermo il 18/01/1966 avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diSalvatore Boatta; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 8 settembre 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Boatta in relazione ai reati di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., (capo A della rubrica delle imputazioni), di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. (capo B) e di possesso di uno strumento atto allo scasso di cui all’art. 707 cod. pen. (capo C) accertati il giorno 8 luglio 2018;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la mancata applicazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen. Rilevato che il contenuto del ricorso è completamente avulso dalla vicenda di cui è processo facendo riferimento all’”acquisto di un documento in bianco” mentre l’imputato è chiamato a rispondere della ben diversa contestazione di ricettazione di biciclette, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica di fatto gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in relazione agli altri reati in contestazione all’imputato non v’è impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/2025