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Ordinanza — n. 37116/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for extortion and robbery, upholding aggravating circumstances and rejecting credibility re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the victim's statements were unproven and contradicted by surveillance footage, while also contesting the application of an aggravating circumstance based on unreliable witness testimony. The court rejected these claims, affirming that the lower court's factual assessment of credibility and legal qualification was free from logical or legal errors and thus binding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or witness credibility; appeals based on such re-evaluation are inadmissible unless the lower court committed manifest contradictions.

Parole chiave

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inadmissible appeal credibility assessment factual re-evaluation aggravating circumstances extortion and robbery lower court facts manifest contradictions tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 27 della Costituzione
Art. 61 n. 2 cod. pen.
Art. 604-ter cod. pen.
Vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter cod.
artt. 533 cod. proc. pen
in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen.
art. 604-ter cod. pen
Vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez.
Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241
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Testo completo

RO ORDINANZA Mazzola Paola Maria nato a Palermo il 02/04/1992 avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diPaola Maria Mazzola; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 7 novembre 2023 del Tribunale della medesima città, per la parte che in questa sede interessa, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. ed ha riconosciuto la circostanza della lieve entità del fatto prevalente, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rispetto alle residue circostanze aggravanti, così rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputata ritenuta responsabile dei delitti di concorso in tentata estorsione di cui agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in relaz. all’art. 628, comma 3 n. 1, e 604-ter cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di concorso in rapina di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. (capo 2) commessi in data 9 dicembre 2021; Considerato che la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando in seguenti motivi:

1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 27 della Costituzione, per violazione del principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” non essendo provata l’ipotesi accusatoria ed essendo le dichiarazioni della persona offesa state smentite dal direttore della struttura dove lavoravae non emergendo dalle immagini del circuito di videosorveglianza l’aggressione denunciata dalla persona offesa; a ciò si aggiungerebbe il fatto che difetterebbero anche gli elementi dell’avere agito per procurare a sé un profitto con altrui danno che renderebbe non configurabili i reati oggetto di contestazione;

2. Vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter cod. pen. alla luce delle inattendibili dichiarazioni del teste Rahman Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 2 a 7 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) vizio non rilevabile nel caso in esame; che corretta risulta la qualificazione giuridica dei fatti; Considerato poi che, una volta ritenute motivatamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso avendo i giudici di merito fatta corretta applicazione dei principi di diritto indicati da questa Corte di legittimità con riferimento alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 604- ter cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C