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Ordinanza — n. 37115/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Raffaele Tesone inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the criminal conviction for aggravated misappropriation, but the court found his arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without substantive critique. Consequently, the court upheld the lower court's finding that Tesone committed the crime by acting as a master of the property and failing to return the vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not provide a reasoned critique of the lower court's decision, but merely repeat previously rejected arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds misappropriation aggravated Italian Supreme Court procedure appropriazione indebita sovraindebitamento appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
(in luogo di quello di cui all’art. 646 cod.
Art. 61 n. 7 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
pen.; Considerato che la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (impropriamente indicato come reato ex art.640 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
art. 640 cod. pen
pen.; Considerato che la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen.
art. 646 cod. pen
(in luogo di quello di cui all’art. 646 cod. pen.
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Testo completo

RO ORDINANZA Tesone Raffaele nato a Torre del Greco il 11/12/1977 avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diRaffaele Tesone; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 13 febbraio 2023 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Tesone in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen.; Considerato che la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (impropriamente indicato come reato ex art.640 cod. pen. nella rubrica del motivo);

Rilevato che, al di là del reiterato erroneo riferimento nel motivo di ricorso al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (in luogo di quello di cui all’art. 646 cod. pen. per il quale è intervenuta la sentenza di condanna), deve rilevarsi che detto motivo che contesta la correttezza della qualificazione giuridica della condotta posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza), hanno indicato i diversi elementi comprovanti la condotta materiale del reato, data dall’avvenuta interversio possessionis, resa manifesta dalla condotta uti dominus del ricorrente, il quale ha omesso la restituzione dell’automezzo, prima adducendo una giustificazione inverosimilee poi rendendosi definitivamente irreperibile, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo della fattispecie di appropriazione indebita; che, pertanto, corretta è la qualificazione della condotta come violazione dell’art. 646 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è decis