Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of new argumentative elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Elio Bertani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bertani argued that the lower courts erred in finding him guilty of fraud because the methods used were too obvious, but his sole ground of appeal was improperly formulated. The court rejected this because the argument merely repeated previous criticisms already dismissed by the appellate court without offering a new legal comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal must be formulated in terms permitted by law; arguments merely reproducing prior censure without new comparison are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RO ORDINANZA Bertani Elio nato a Piombino il 21/02/1967 avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diElio Bertani; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4 febbraio 2022 del Tribunale della stessa città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Bertani in relazione al reato di concorso in truffa di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. commesso il 2 maggio 2017; Considerato che la difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640 cod. pen. sostenendo che nel caso in esame non sarebbe configurabile il contestato reato di truffa stante la grossolanità degli artifizi e raggiri posti in essere; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione dei giudici di merito in ordine alla capacità di induzione in errore di un assegno manchevole di tutti i dati necessari per il pagamento, esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste, con la complessità delle quali omette un effettivo e opportuno confronto; che, inoltre, la medesima censura è anche manifestamente infondata, poiché i giudici di appello hanno ritenuto pienamente ravvisabili nel contegno posto in essere dal ricorrente tanto l’elemento soggettivo quanto l’elemento materiale degli artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa, sulla base dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, alle pagg. 2 e 3, opportunamente richiamati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato per cui si procede maturata successivamente all’impugnata sentenza (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01); P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso