Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to timely request mitigating circumstance at appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to timely request the mitigating circumstance of minor offense during the appellate proceedings. The defense argued for a lighter sentence based on this circumstance, but the law requires such requests to be made in the appeal or at the conclusion of that stage. The court ruled that omitting this specific request precludes raising it later for lack of motivation or violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The failure to specifically request a mitigating circumstance in the appeal or at its conclusion renders the subsequent cassation appeal inadmissible for lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RO ORDINANZA Cupolo Valentina nato a Bologna il 22/06/2001 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diValentina Cupolo; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 10 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità della Cupolo in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen. commesso in Bologna il 30 gennaio 2021; considerato che la difesa dell’imputata ricorre per cassazione chiedendo la riqualificazione del trattamento sanzionatorio per applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto e per vizio di motivazione sul punto; che parte ricorrente non ha documentato di avere tempestivamente richiesto in sede di appello ovvero in udienza il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento della suddetta attenuante, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr.
Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata; Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01); che, più in generale, deve ribadirsi come il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01); che, che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nonché attraverso il richiamo a quanto disposto con la sentenza di primo grado e ritenuto condivisibile dalla Corte territoriale (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del