Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new procedural issue not raised in lower appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefania Cannistraro inadmissible because the alleged violation of inspection duties was raised for the first time in this stage. The lower court had already addressed the case, and the appellant's defense failed to justify the late introduction of the new procedural argument. Consequently, the court imposed a fine of 3,000 euros for the procedural misconduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: A procedural issue not raised in the appeal judgment is inadmissible in the cassation stage due to the bar on first-time introduction of new grounds.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNISTRARO STEFANIA nato a PALERMO il 21/02/1978 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Stefania Cannistraro, che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per non avere i funzionari dell'I.n.p.s. effettuato i controlli previsti dall'art. 5, comma 30, d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; considerato che l'istanza di trattazione orale avanzata dal difensore non può trovare accoglimento, in quanto il rito in esame non prevede la partecipazione delle parti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.