Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding prescription and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the first ground regarding prescription was manifestly unfounded, as the statutory suspension period had already expired. The second ground concerning the inadmissibility of a procedural transcript was rejected for lack of specificity regarding its impact on the evidence of resistance. Consequently, the appeal failed to form a valid relationship of appeal, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; Art. 220 disp. att. c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and complaints regarding the inadmissibility of evidence must specifically illustrate their incidence on the evidence of resistance to avoid rejection for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEMINA3 ELTION nato il 29/07/1987 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; v Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Eltion Jeminaj, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché manifestamente infondato, posto che il ricorrente, nel calcolo della prescrizione, non tiene conto della sospensione, pari a sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03), sicché, essendo il reato stato commesso il 15 settembre 2014, il termine di dieci anni, a cui deve aggiungersi l'indicato periodo di sospensione, è spirato il 18 novembre 2024, quindi dopo la pronuncia impugnata, che è stata deliberata il 7 novembre 2024, rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 220 disp att. cod. proc. pen. del processo verbale di contestazione, è inammissibile in quanto, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218;
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303), illustrazione ciò, che nella specie, non è dato ravvisare, anche considerando che, come emerge dalla sentenza impugnata, l'istruttoria dibattimentale è stata espletata mediante l'escussione dell'operante in forza alla G.d.F. di Reggio Emilia e del funzionario dell'agenzia delle Entrate, nonché mediante acquisizione di documentazione inerente al debito tributario; considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ott