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Ordinanza — n. 37077/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual censure and lack of specific non-punishment elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ludovico La Mantia inadmissible, ordering him to pay a fine and procedural costs. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his censure generic and repetitive of issues already resolved by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific elements required to establish a cause of non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal based on generic factual censure or a violation of law is inadmissible if the appellant fails to allege specific elements integrating a cause of non-punishment, as the lower court's reasoning is immune from logical vices in this instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure cause of non-punishment Article 131-bis procedural costs esplosivi e articoli pirotecnici incendio intenzionale incenerimento dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
286101 - 02); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
2,8, e, nella tasca anteriore dei suoi pantaloni, furono rinvenuti due accendini; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
2,8, e, nella tasca anteriore dei suoi pantaloni, furono rinvenuti due accendini; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
286101 - 02); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone
Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MANTIA LUDOVICO nato a PALERMO il 29/06/1948 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Ludovico La Mantia, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , ha ribadito l'attribuzione della condotta all'imputato, il quale, all'arrivo di personale della Polizia di Stato, era l'unico presente sul luogo dove stavano bruciando i rifiuti, era in possesso di una busta contenenet del rame appena combusto del peso di kg. 2,8, e, nella tasca anteriore dei suoi pantaloni, furono rinvenuti due accendini; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente nemmeno ha allegato la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici integranti la causa di non punibilità in esame (cfr.

Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.